NORME
APPLICABILI
Il
contratto è regolato dalle norme che seguono e dal Decreto Legislativo
n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni
Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles
del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084,
dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla
Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili
ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni
in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno,
in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
PRENOTAZIONI
L’accettazione
delle prenotazioni da parte della AKIRIS
VIAGGI
è subordinata alla disponibilità dei posti. La prenotazione si intende
perfezionata al momento della conferma da parte della AKIRIS
VIAGGI.
La AKIRIS
VIAGGI si
riserva il diritto di annullare la prenotazione, dando comunicazione
in forma scritta con almeno 20 gg prima dell’inizio del soggiorno.
PAGAMENTI
All’atto
della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione
ed un acconto pari al 25% della quota del soggiorno. Il saldo dovrà
essere versato 10 gg prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate
nei 10 gg precedenti la data di partenza l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della prenotazione.
CESSIONE/
RECESSO
Il
Viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del soggiorno
prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi
tutte le condizioni richieste per il soggiorno, dopo aver informato
l’Agente di Viaggio e la AKIRIS
VIAGGI con
lettera raccomandata o telegramma che dovranno pervenire entro e non
oltre 4 giorni lavorativi prima della data della partenza, indicando
le generalità del cessionario: nome, cognome, sesso, data di nascita,
nazionalità. Per la cessione verranno addebitate euro
25,00 per
spese. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente
obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle
spese derivanti dalla cessione. In caso di recesso dal contratto di
viaggio, il viaggiatore è comunque tenuto al pagamento della quota
d’iscrizione.
Il
Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere
alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
-
aumenti del prezzo del soggiorno eccedenti il 10% rispetto a quello
acquistato al momento della prenotazione.
-
modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del
contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tal
fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore
la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi
dalla ricezione della proposta di modifica.
Nelle
ipotesi indicate, ovvero allorchè l’organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per
colpa del viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi,
diritti:
-
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o,
se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di
un pacchetto di qualità inferiore, con restituzione della differenza
di prezzo;
-
ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi
dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dall’annullamento.
-
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto la propria scelta di recedere
ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre
2 giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, sempre
che ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto
al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in
dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non
ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno,
allorchè l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato, ed il Viaggiatore
abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento del numero almeno
dieci giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché
l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
Qualora
il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi
elencate al precedente punto si applicheranno le condizioni di seguito
riportate:
PENALI
-
30% dal 30° al 15° giorno prima dell’inizio del soggiorno
-
50% dal 15° al 7° giorno prima dell’inizio del soggiorno
-
90% dal 7° giorno prima dell’inizio del soggiorno
Nessun
rimborso sarà accordato a chi non si presenterà all’inizio del soggiorno
o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno stesso.
MODIFICHE
DOPO LA PARTENZA
Dopo
la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno programmato,
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore.
RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZATORE
La
responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per
eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi
e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo
1.
Pertanto,
in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque
titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al
danno lamentato.
L’Agente
di Viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso della organizzazione
del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti
nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate.
È
esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore
qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause
imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia
dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’Organizzatore,
inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni
che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative
autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
RECLAMO
Ogni
mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
Viaggiatore senza ritardo affinchè l’Organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore, vi pongano tempestivamente rimedio. Inoltre
il viaggiatore deve immediatamente segnalare al prestatore di servizio
interessato, i disservizi riscontrati.
Il
Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’Organizzatore
ed al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di
rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE
- FONDO DI GARANZIA
La AKIRIS VIAGGI ha, al momento, con
CARIGE Assicurazioni - la polizza di Responsabilità Civile a garanzia
degli adempimenti nascenti dal presente contratto di viaggio. Se non
espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è
possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo
è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore in base
al decreto legislativo n° 111/95. Compito del Fondo è quello di:
a)
assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso
di fallimento del venditore o dell’organizzatore, che in caso di accertata
insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o
in parte, l’osservanza degli obblighi assunti;
b)
organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso
in cui si verifichino le circostanze di cui al punto a);
c)
assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione
di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore.
Il
Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico
è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato in territorio
nazionale dall’organizzatore o dal venditore in possesso di regolare
autorizzazione. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari
allo 0,5% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria versato dagli operatori turistici.
Il
Fondo interviene, per le finalità di cui ai punti a), b) e c), nei
limiti dell’importo corrispondente alla quota in tal modo determinata.
Per presentare domanda di intervento al Fondo, fuori dei casi di urgenza,
il consumatore deve inoltrare apposita richiesta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, Comitato di gestione
del Fondo nazionale di garanzia.
La
domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione
del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto
di rivalsa, dovrà essere corredata da:
•
contratto di viaggio in originale;
•
copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia
di viaggio;
•
ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
I
dati personali dei clienti che prenotano un soggiorno e/o un servizio
verranno trattati per il solo scopo attinente l’attività commerciale
e verranno conservati escludendo qualsiasi uso diverso e non verranno
trasmessi o messi a conoscenza di terzi.